Sanzioni amministrative


  • L’inosservanza delle norme relative alla regolarità dei titoli di viaggio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima, oltre il pagamento della tariffa ordinaria  (articolo 16 della legge Regione Lombardia n. 22/98).
  • E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte della sanzione sopra indicata, se il pagamento avviene al momento della contestazione ovvero entro 60 giorni dalla stessa (articolo 16 della legge n. 689/81).
  • Ai sensi dell’articolo 18 della legge 689/81, richiamato dall’articolo 16 della legge regionale 22/98, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l’interessato può fare pervenire scritti difensivi e documenti in carta libera alla Direzione Generale dell’Impresa che gestisce il servizio e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
  • In caso di riscontrato abuso delle tessere di riconoscimento o di libera circolazione, oltre al pagamento dell’ammenda e del prezzo del biglietto, è previsto da parte dell’Azienda il sequestro definitivo del documento.